L’articolo 80, comma 3 della legge n. 388/2000 del 23 dicembre 2000 (finanziaria 2001), dispone che “A decorrere dall’anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.
Approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.”
Le circolari normo-operative che sono state emanate dall’INPS (circ. n. 29 del 30 gennaio 2002) e dall’INPDAP (circ. n. 75 del 27 dicembre 2001 e la successiva n. 36 del 8 luglio 2003) hanno dato indicazioni utili al fine di applicare la disposizione di legge.
In particolare la circolare dell’INPS, conferma i destinatari della norma (quindi lavoratori sordomuti e invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74 per cento); conferma la maggiorazione di anzianità, consistente in due mesi di contributi figurativi per ogni anno di servizio effettivamente lavorato, fino ad un massimo di 5 anni.
I contributi figurativi si riferiscono agli anni effettivamente lavorati in quanto invalido civile con percentuale superiore al 74% o in quanto sordomuto.
Successivamente, l’INPS ha emanato un’ulteriore circolare (circ. n. 92 del 16 maggio 2002) chiarendo l’espressione “invalidi per qualsiasi causa”. Riportiamo il parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che precisa che il riferimento alla percentuale del 74%, esclude implicitamente i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’AGO, delle gestioni dei lavoratori autonomi e dei fondi sostitutivi, per la cui concessione non è prevista la rilevazione della percentuale di invalidità. Invece, sempre in base al parere ministeriale, il beneficio andrà riconosciuto agli invalidi del lavoro con grado di invalidità superiore al 74% accertato dall’Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro (INAIL) o dall’IPSEMA, in quanto per tali categorie di assicurati è richiesta la percentualizzazione del grado di invalidità.
Per ottenere il beneficio in argomento è necessario presentare apposita richiesta da parte degli interessati, corredata di idonea documentazione rilasciata dalle competenti Commissioni mediche ASL per accertare la condizione sanitaria di invalidità civile e corredata del documento rilasciato dall’INAIL o dall’IPSEMA.
Per gli Invalidi di guerra, civili di guerra e per causa di servizio nel rapporto di pubblico impiego con le Amministrazioni statali o gli Enti locali: copia del provvedimento amministrativo di concessione dal quale risulti che le lesioni ed infermità riscontrate rientrino nelle prime quattro categorie di cui al DPR n. 834 del 1981.
Da evidenziare il fatto che la retribuzione media pensionabile utile ai fini della misura della pensione deve essere determinata senza la maggiorazione dei periodi di cui all’art. 80, comma 3. I contributi figurativi, quindi, non assumono rilevanza nel calcolo della quota della pensione, ma sono utili per il raggiungimento del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva.
Modulo di richiesta del Bonus Pensione.