La legge quadro n. 104 del 5 febbraio 1992 è una legge fondamentale per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
Finalità della legge
L’art. 1 della legge 104/92 definisce i fini perseguiti dalla Repubblica che consistono nel garantire il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società. Inoltre, l’art. 1, garantisce la predisposizione di interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata.
Soggetti a cui si applica la leggeNell’art. 3 si definiscono i soggetti a cui si rivolge la legge: “È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
Questa definizione non pone dubbi sul fatto che anche la Talassemia, trattandosi di una minorazione fisica progressiva, causa di difficoltà di relazione e di integrazione lavorativa, rientri nella definizione di legge.
Ma sempre l’art. 3 comma 3 da un’ulteriore definizione di handicap grave, sottolineando la necessità di assistenza continuativa e permanente. Questo comma pone spesso dubbi sull’applicazione di handicap grave ai soggetti talassemici, non sul fatto che si tratta di una minorazione singola o plurima, ma per il concetto di necessità continua di assistenza.
Per questi motivi, l’interpretazioni applicative, effettuate dalle commissioni mediche, spesso non sono omogenee.
Tuttavia l’art. 33 comma 6, chiarisce meglio il concetto di handicap grave: “La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3…”.
Quindi il legislatore ha incluso soggetti maggiorenni lavoratori che assistono se stessi per lo svolgimento delle loro cure continuative. Nel caso di soggetti talassemici, il notevole impegno per le cure, rende difficoltoso un normale rapporto di lavoro dipendente in assenza di agevolazioni previste proprio per l’assistenza. Quindi la legge 104/92 riveste un ruolo molto importante per l’integrazione nel lavoro e nella società.
Il riconoscimento delle agevolazioni previste dalla legge 104/92 (anche quelle contemplate dall’art.33) quindi, non sono sempre collegate direttamente al grado d’invalidità, per il fatto che la legge 104/92 art. 4 stabilisce che a decretare lo stato di gravità sia la commissione prevista dalla legge 295/90 art.1 (commissione deputata al riconoscimento dell’invalidità civile), integrata da un operatore sociale e da uno specialista della patologia del disabile.
Art. 33 permessi retribuiti
Si veda in particolare, l’applicazione dell’art.33 della legge 104/92 (permessi retribuiti a favore di lavoratori disabili in stato di gravità o familiari di persone handicappate cui prestano assistenza):
1) I permessi (giornalieri o mensili) previsti dall’art.33 commi 1, 2,3,6 sono retribuiti con lo stesso criterio previsto per l’astensione al lavoro per maternità (legge 1204/71 art.7, legge 903/77 artt.7 e 8 legge 53/2000 art.19). In generale, detti permessi sono retribuiti tenendo conto solo della voce “retribuzione” (paga base) escludendo la quota ferie, quota tredicesima ed eventuali altre indennità. Da rilevare che l’art. 19 della legge 53/2000 ha stabilito di riconoscere, ai fini pensionistici, la contribuzione figurativa, onde evitare che i lavoratori che godono dei permessi fossero penalizzati ai fini pensionistici. Questa ultima disposizione, però, ha creato alcuni problemi interpretativi in alcuni enti pubblici in quanto per questi ultimi, il permesso retribuito è incompatibile con la contribuzione figurativa. L’errore di questi enti è consistito nel considerare letteralmente il termine “retribuito” senza tenere conto della sentenza del Consiglio di Stato (1611/92) che ha precisato ……………non tanto di retribuzione qui si tratta, quanto d’indennizzabilità.
2) I permessi di cui al comma 6 dell’art. 33 (lavoratori disabili) possono essere usufruiti da tutte le categorie di disabili (invalidi civili, ciechi, sordomuti, invalidi del lavoro, invalidi per servizio, invalidi di guerra).
Lavoratori portatori di handicapIl comma 6 dell’art. 33 della legge 104/92 prevede che il lavoratore disabile cui sia stato riconosciuto lo stato di gravità (comma 1 art.4 legge 104/92), possa usufruire alternativamente (art.19 lettera c della legge 53/2000), di due ore di permesso giornaliero o tre giorni ogni mese. Ricordiamo che, è possibile passare dai permessi orari a quelli mensili, a seconda dell’esigenza del lavoratore. Cambiamento che, in linea di massima, potrà avvenire da un mese all’altro. Da evidenziare, infine, che la quantità dei permessi orari e mensili sono di 2 ore giornaliere, solo nel caso in cui l’orario di lavoro sia pari o superiore a 6 ore giornaliere. Nel caso di lavoratore a part-time verticale (ad orario pieno o ad orario ridotto) limitata ad alcuni giorni del mese, il numero dei giorni di permesso sono ridotti proporzionalmente.
IMPORTANTE:
il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con propria circolare, ha ammesso la possibilità di fruire dei tre giorni di permesso di cui al comma 3 anche frazionandoli in permessi orari.
L’INPS con circolare n. 15995 del 18/06/2007 e con la circolare n. 16866 del 28/06/2007 ha premesso che il limite orario mensile opera esclusivamente laddove i permessi giornalieri vengano utilizzati, anche solo parzialmente, frazionandoli in ore e non quando vengano tutti fruiti per giornate lavorative intere.
Le ore di permesso devono essere calcolate con la seguente formula:
(orario normale di lavoro settimanale/numero dei giorni lavorativi settimanali) x 3 = ore mensili fruibili.
Per esempio un lavoratore con orario di lavoro settimanale pari a 40 ore, articolato su 5 giorni, potrà beneficiare mensilmente di 24 ore di permesso. Infatti, in tale caso l’algoritmo di calcolo sarà il seguente:
(40/5) x 3 = 24
Per concludere, il comma 6 onde agevolare i lavoratori disabili, fissa il diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede senza il consenso del lavoratore disabile.
Genitori di figli minorenniIl comma 1 dell’art.33, stabilisce ……..la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’artico 4 comma 1, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo d’astensione facoltativa dal lavoro …………………purché non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati”
Il comma 2 dello stesso articolo concede la possibilità ai genitori di bambino disabile di usufruire, in alternativa all’astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliere (sempre ché l’orario di lavoro sia superiore alle 6 ore giornaliere, un’ora in caso contrario).
La legge 53/2000 art. 20 ha modificato l’art. 33 della legge 104/92.
Estende il diritto all’astensione facoltativa o alle due ore giornaliere, anche quando l’altro genitore non ha diritto a tali benefici (perché ad esempio, è casalinga/o, non svolge attività lavorativa, sia disoccupato o sia lavoratore autonomo, ecc.). Naturalmente, dato che l’art. 33 commi 1 e 2 concedono le agevolazioni ai genitori di disabili minori, i permessi orari in alternativa all’astensione facoltativa sono concessi sino al compimento del terzo anno d’età del bambino, mentre i tre giorni mensili sono concessi sino al compimento del diciottesimo anno d’età.
Genitori di figli minorenni entrambi lavoratoriNel caso in cui, entrambi i genitori siano lavoratori dipendenti, i permessi (orari o mensili) continuano a spettare ad entrambi ma non con fruizione contemporanea. Possono quindi, essere utilizzati, alternativamente, dai due coniugi. In particolare per i genitori di disabile con un’età superiore ai 3 sino ai 18 anni i giorni di permesso mensile possono essere usufruiti da entrambi ( ad esempio, madre 2gg. padre 1 g., anche coincidente con un giorno della madre). L’alternativa si riferiscesolo al numero totale dei giorni (3 al mese).
Si deve altresì precisare:
Genitori, parenti o affini (entro il 3° grado) delle persone con handicap maggiorenni Il comma 3 dell’art. 33 , così come modificato dalla legge 53/2000 – art. 20, concede la possibilità, al lavoratore che assiste un disabile, in situazione di gravità, di usufruire di tre giorni di permesso ogni mese (per lavoratori occupati a tempo pieno). Dette agevolazioni spettano anche nel caso in cui il disabile assistito non sia convivente. La condizione indispensabile è che l’assistenza sia continua ed esclusiva. Anche nel caso di genitori e parenti di disabili maggiorenni valgono le stesse modalità (diritto ad essere occupato presso una sede o stabilimento vicino al domicilio del disabile da assistere, diritto, trasferimento solo in caso di consenso da parte del lavoratore che usufruisce dei permessi, ecc – comma 5).
Si deve precisare, infine, che in caso di convivenza con la persona da assistere, la concessione dei permessi è subordinata all’inesistenza nel nucleo familiare , di soggetti non lavoratori in grado di assistere la persona disabile, questo alla luce dei criteri enunciati dal Consiglio di Stato con suo parere n° 784 del 1995. Le circolari INPS 80/95 , successivamente la circolare 37/99, infine con delibera del Comitato amministratore, sono elencati una serie di casi in cui il lavoratore vienericonosciuto unico soggetto in grado di prestare assistenza nonostante la presenza, nel nucleo familiare, di persona non lavoratore.
riconoscimento, da parte dell’INPS o di altri Enti pubblici, di pensioni che presuppongono, di per se, un’incapacità lavorativa del 100% ( del familiare non lavoratore naturalmente)
Si deve evidenziare che il principio rimane quello di documentare situazioni che, oggettivamente, rendono impossibile (da parte del familiare non lavoratore) l’assistenza al disabile in stato di gravità.
Nucleo familiare con uno dei genitori lavoratore autonomo
Per maggiori informazioni e scaricare la modulistica per la richiesta di permesso retribuito previsto dalla Legge 104/92 visita il sito dell’INPS PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL’ART.33 DELLA LEGGE N.104/92.