La tessera di libera circolazione è un documento di viaggio regionale che permette a particolari categorie di utenti, ed in alcuni casi all’eventuale accompagnatore, di viaggiare gratuitamente sulle linee urbane ed extraurbane finanziate dalla Regione Piemonte con Legge Regionale 4 gennaio 2000 n. 1.
Dal 1° novembre 2001, la tessera di libera circolazione è valida anche per viaggiare in treno.
La tessera, consente al suo possessore e all’eventuale accompagnatore di viaggiare su tutti i treni regionali e diretti aventi origine e destinazione in città piemontesi. Inoltre, può essere utilizzata sui treni interregionali Torino-Milano, sui regionali e diretti delle linee Torino-Genova, Torino-Savona, Domodossola-Arona, Torino-Limone-Taggia, sui diretti delle linee Asti-Milano e Novara-Genova, sui regionali delle tratte Novi Ligure-Voghera, Alessandria-Voghera, Asti-Voghera, Alessandria-Savona, Cuneo-Ventimiglia, Laveno Mombello-Novara.
Hanno diritto al rilascio della tessera di libera circolazione i residenti nella Regione Piemonte che rientrino in una delle seguenti categorie:– ciechi assoluti e ciechi ventesimisti (la gratuita’ del viaggio e’ consentita all’eventuale accompagnatore)
L’istanza di rilascio potrà essere presentata anche tramite una terza persona, a mezzo posta o a mezzo fax: in questi casi dovrà essere allegata una copia fotostatica del documento d’identità del richiedente.
La tessere di libera circolazione viene, normalmente, rilasciata immediatamente.
DETTAGLI LEGISLATIVI IN MERITO ALLA PATENTE DI GUIDA E RINNOVO CORRELATA CON PATOLOGIE TALASSEMICHE E DREPANOCITICHE:
la legislazione vigente è in stretto accordo con la normativa europea, data la confusione generatasi per i talassemici in merito alle patenti di guida e rinnovi delle stesse è doveroso fare delle precisazioni, vi invitiamo ad un’ analisi della direttiva 91/439/CEE modificata in più punti dalle successive direttive La direttiva CEE n.56 del 2000 e La direttiva 2009/112/CE.
Ci proponiamo in tal senso di fornire una lettura corretta della normativa: in particolare l’allegato III della direttiva La direttiva 2009/112/CE che specifica in modo univoco alcune patologie per cui sia imprescindibile un’attenzione e un coinvolgimento alla guida, come Diabete, malattie Cardiovascolari, Epilessia, ecc (Vedi Allegato III), si noti in particolare l’assenza di una specifica nomenclatura per le malattie del Sangue.
Considerando questo, sarebbe in prima lettura, corretto indicare che La Talassemia/Drepanocitosi e similari sono apparentemente esclusa dalla normativa, ma ciò non si rivela del tutto vero, in quanto non ci parrebbe possibile tralasciare le complicanze possibili e che molto spesso manifestano tali patologie e che farebbero comunque rientrare in un iter più stretto di controllo per il rinnovo ed il conseguimento della stessa.
In conclusione è possibile affermare che in sede di commissione si debba correttamente fare presente l’esistenza della patologia, ma è anche possibile dimostrare che in assenza delle patologie correlate descritte nell’allegato III della direttiva, non sia necessario attuare nessuna restrizione nei confronti del conducente, e che diversamente da ciò le misure restrittive ad esempio, dei 5 anni per il rinnovo trovano invece pieno accoglimento.