L’indennità mensile di frequenza ( legge 11/10/1990 n. 289 ) è un assegno dell’Inps a favore degli invalidi civili minori, per aiutare l’inserimento dei ragazzi nelle scuole, nei centri di formazione o di addestramento professionale e nelle strutture educative, riabilitative e terapeutiche accreditate.
Anche i bambini di età inferiore a 3 anni che frequentano gli asili nido, secondo la Sentenza della Corte Costituzionale 20 – 22 novembre 2002 n. 467, possono richiedere questa indennità.
L’indennità è erogata solo per il periodo di effettiva frequenza della scuola o del centro a persone aventi un reddito annuale non superiore a € 4.480,38 euro ed è incompatibile con le altre forme di sostegno economico, come l’indennità di accompagnamento, l’indennità speciale per i ciechi parziali e l’indennità di comunicazione. L’importo dell’indennità, rivalutato ogni anno, ammonta per l’anno 2016 a 279,47 euro mensili.
Per ottenere l’indennità, il genitore o il tutore deve presentare una domanda in carta semplice alla commissione medica della ASL di appartenenza, allegando un certificato medico e la documentazione attestante l’iscrizione o l’eventuale frequenza del minore presso l’istituto.
La domanda deve essere rinnovata ogni anno.
L’assegno decorre dal mese successivo a quello di presentazione della richiesta.
I DIRITTI DEI TALASSEMICI
L’associazione nel 2009 ha pubblicato un compedio di leggi riguardanti il mondo della talassemia “Talassemia e legislazione vigente” nel 2010 si è deciso di renderlo pubblico anche ai non tesserati.