L’art. 39 della legge 448/2001 (legge finanziaria 2002) ha previsto la corresponsione di un’indennità annuale di importo pari a quello del trattamento minimo delle pensioni a favore dei lavoratori(dipendenti, autonomi, liberi professionisti ecc.) affetti da Talassemia Major (morbo di Cooley) e Drepanocitosi (anemia falciforme) che abbiano raggiunto un’anzianità contributiva di almeno 10 anni e compiuto 35 anni di età.
L’Inps, prima con la circolare n. 154 del 2002 e con successiva comunicazione del 9 giugno 2004 n.18185, detta le regole dell’indennizzo e l’estensione dell’indennità prevista dall’art. 39, comma 1, anche ai pazienti affetti da Talassodrepanocitosi e Talassemia Intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea.
Tale estensione si applica con decorrenza dal 1 gennaio 2004 (art. 3, comma 131, legge 350/2003 – finanziaria 2004).Le patologie devono essere accertate dalle competenti strutture sanitarie pubbliche (ASL) con espressa dicitura della malattia e l’indicazione della terapia con trattamento trasfusionale o con idrossiurea.
In caso di non accettazione della richiesta il legale dell’Associazione è a disposizione per il ricorso d’ufficio.
Per ulteriori informazioni contattare l’Associazione.
L’IMPORTO
L’indennità, di importo pari a quello del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (€ 501,89 mensili da gennaio 2016) è a carico dello Stato, ma è concessa e pagata dall’INPS.
È cumulabile con la retribuzione da lavoro dipendente, con il reddito da lavoro autonomo e con quello derivante da qualsiasi prestazione pensionistica.
Non è, pertanto, previsto alcun controllo sulla situazione reddituale e sulla titolarità di altre prestazioni, previdenziali o assistenziali.
Essa è assimilabile alle prestazioni assistenziali anche in relazione alle modalità di erogazione. Il pagamento infatti, avverrà con cadenza mensile per tredici mensilità presso uffici postali o Istituti di credito: con pagamento unificato nel caso di titolarità di più prestazioni, con delega a riscuotere a favore di un altro soggetto.
Inoltre, in quanto trattamento assistenziale, tale indennità è esente da IRPEF.
LA DOMANDA
La richiesta deve essere presentata alla sede dell’INPS competente per territorio, in relazione alla residenza del richiedente, utilizzando un apposito modello chiamato TD1.
Il richiedente dovrà indicare anche le coordinate dell’ufficio pagatore presso il quale dovrà essere disposto il pagamento. Insieme alla domanda occorre allegare:
RISORSE FINANZIARIE
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali provvederà al trasferimento all’Inps delle risorse necessarie a valere su Fondo Nazionale per le Politiche Sociali di cui all’art. 20 Legge 328/2000 per una somma di 1,03 milioni di euro, così come stabilito dall’art.39, comma 2, legge 448/2001.